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Decreto Rilancio: incentivi fino al 110% delle spese

L’art.119 del decreto-legge 34/2020, cd. Decreto Rilancio, ha introdotto una detrazione nella misura del 110% delle spese documentate, sostenute (e rimaste a carico del contribuente) nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori svolti nell’abitazione principale o nei condomini per:

L’elenco però può essere ampliato!

La detrazione, infatti, si può applicare nella misura del 110% anche ad altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti assieme almeno ad uno dei suddetti interventi e comunque sempre nel limite di spesa previsti. Per esempio il bonus facciate che però termina con il 31 dicembre 2020.

Ma quali sono le condizioni da rispettare? Oltre al rispetto dei già noti requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici , il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

I tecnici professionisti dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione verrà trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Il super-ecobonus del 110% si applica agli interventi effettuati:

Quindi, riepilogando:

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  1. utilizzo del credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi. Esempio:  lavori eseguiti per Euro 30.000, credito spettante Euro 33.000 da dividere in 5 anni, ossia un risparmio di imposte ogni anno di Euro 6.600. Questo presuppone che ci sia un reddito da dichiarare e quindi delle imposte da pagare almeno di pari importo, per ciascuno dei 5 anni. Se per il credito d’imposta annuale supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde il beneficio fiscale eccedente.

La detrazione del 110% è stata estesa anche a:

25.05.2020

Simonetta Faccini

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