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Decreto Rilancio: incentivi fino al 110% delle spese

L’art.119 del decreto-legge 34/2020, cd. Decreto Rilancio, ha introdotto una detrazione nella misura del 110% delle spese documentate, sostenute (e rimaste a carico del contribuente) nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori svolti nell’abitazione principale o nei condomini per:

  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cosiddetto cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

L’elenco però può essere ampliato!

La detrazione, infatti, si può applicare nella misura del 110% anche ad altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti assieme almeno ad uno dei suddetti interventi e comunque sempre nel limite di spesa previsti. Per esempio il bonus facciate che però termina con il 31 dicembre 2020.

Ma quali sono le condizioni da rispettare? Oltre al rispetto dei già noti requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici , il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

I tecnici professionisti dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione verrà trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Il super-ecobonus del 110% si applica agli interventi effettuati:

  • a) dai condomìni;
  • b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale, salve modifiche che potrebbero essere introdotte in sede di conversione;
  • c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • d) dalle cooperative di abitazione a proprieta’ indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Quindi, riepilogando:

  • prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus;
  • prime case unifamiliari hanno diritto al superbonus;
  • seconde case unifamiliari non hanno diritto ad alcun superbonus, salvo modifiche peraltro già annunciate

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  1. utilizzo del credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi. Esempio:  lavori eseguiti per Euro 30.000, credito spettante Euro 33.000 da dividere in 5 anni, ossia un risparmio di imposte ogni anno di Euro 6.600. Questo presuppone che ci sia un reddito da dichiarare e quindi delle imposte da pagare almeno di pari importo, per ciascuno dei 5 anni. Se per il credito d’imposta annuale supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde il beneficio fiscale eccedente.
  • cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca, per esempio, o ad altri intermediari finaziari.

La detrazione del 110% è stata estesa anche a:

  • spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per gli edifici in zona sismica 1-2 e 3. Rimangono esclusi quelli ubicati in zona 4. Nel caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione della relativa polizza assicurativa scende al 90 per cento;
  • spese sostenute per installazione di impianti solari fotovoltaici dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
  • spese sostenute per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

25.05.2020

Simonetta Faccini

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